Firenze, 24 Gennaio 2003

Proposta di legge n. 154

“Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche”

Indice

Art. 1 Oggetto e finalità

Art. 2 Definizioni

Art. 3 Regolamento di attuazione

Art. 4 Qualificazione e valorizzazione delle attività commerciali in aree particolari

Art. 5 Requisiti per l’accesso all’attività

Art. 6 Esercizio dell’attività

Art. 7 Autorizzazione per l’esercizio dell’attività e concessioni di posteggio

Art. 8 Posteggi riservati

Art. 9 Reintestazione dell’autorizzazione e della concessione di posteggio

Art. 10 Piano e regolamento comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche

Art. 11 Criteri per l’individuazione dei nuovi mercati e fiere e per la soppressione e qualificazione di mercati e fiere esistenti

Art. 12 Orari per l’attività commerciale

Art. 13 Osservatorio regionale in materia di commercio. Modifica dell’articolo 8 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 28 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114).

Art. 14 Decadenza dell’autorizzazione

Art. 15 Sanzioni

Art. 16 Norme finali


Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge disciplina il commercio su aree pubbliche e persegue le seguenti finalità:

  1. la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci;
  2. la tutela del consumatore, con particolare riferimento all’informazione, alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all’assortimento e alla sicurezza dei prodotti ;
  3. l’efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l’evoluzione dell’offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi;
  4. la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane, insulari;
  5. la tutela attiva e l’ammodernamento delle aree mercatali anche attraverso forme di collaborazione fra soggetti pubblici e privati.

2. La disciplina di cui alla presente legge non si applica agli imprenditori agricoli che esercitano sulle aree pubbliche la vendita dei propri prodotti ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), salvo che per le disposizioni relative alla concessione dei posteggi nonché per la sostituzione nell’esercizio dell’attività di vendita di cui all’articolo 7, comma 7.

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Art. 2

(Definizioni)

1. Per commercio su aree pubbliche si intendono le attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree di proprietà pubblica, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità.

2. Per aree pubbliche si intendono: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.

3. Per piano si intende il piano comunale del commercio su aree pubbliche di cui all’articolo 10.

4. Per mercato si intende uno specifico ambito delle aree di cui ai commi 1 e 2, articolato in più posteggi, attrezzato o meno e destinato all’esercizio dell’attività commerciale, nei giorni stabiliti dal piano, per l’offerta di merci al dettaglio e per la somministrazione di alimenti e bevande; per mercato straordinario si intende l’edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi.

5. Per posteggio nel mercato e per posteggio fuori mercato si intendono le parti delle aree di cui ai commi 1 e 2 che vengono date in concessione agli operatori.

6. Per fiera si intende la manifestazione commerciale caratterizzata dall’afflusso di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.

7. Per fiera promozionale si intende la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive; a tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche gli imprenditori individuali o le società di persone iscritte nel registro delle imprese. Tali manifestazioni possono essere riservate ai piccoli imprenditori agricoli e agli artigiani nonché ai produttori agricoli non professionali, secondo modalità e criteri stabiliti dal comune, nel rispetto delle norme igienico sanitarie e delle norme che disciplinano la somministrazione degli alimenti.

8. Per autorizzazione all'esercizio itinerante del commercio su aree pubbliche si intende l'atto rilasciato dal comune di residenza o dal comune in cui ha sede legale la società di persone.

9. Per autorizzazione e contestuale concessione decennale di posteggio si intende l'atto rilasciato dal comune sede del posteggio che consente l’utilizzo dello stesso in un mercato, fuori mercato o in una fiera e che viene tacitamente rinnovato alla scadenza.

10. Per concessione temporanea si intende l’atto comunale che consente l’utilizzo di un posteggio nell’ambito di altre manifestazioni commerciali rispetto a quelle di cui al comma 9.

11. Per presenze in un mercato si intende il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale.

12. Per presenze effettive in una fiera si intende il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l’attività in tale fiera.

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Art. 3

(Regolamento di attuazione)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta apposito regolamento per la disciplina delle funzioni in materia di commercio su aree pubbliche.

2. A tal fine la Giunta regionale acquisisce il parere obbligatorio dei rappresentanti degli enti locali e consulta le associazioni di categoria del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative e quelle dei consumatori iscritte nell’elenco di cui all’articolo 3 della legge regionale 12 gennaio 2000, n. 1 (Norme per la tutela e la difesa dei consumatori e degli utenti).

3. Fino all’approvazione del regolamento comunale di cui all’articolo 10, comma 4 o, se esistente, fino al suo adeguamento alle norme della presente legge, i comuni applicano le disposizioni del regolamento regionale.

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Art. 4

(Qualificazione e valorizzazione delle attività commerciali in aree particolari)

1. La Regione, d’intesa con i comuni e sentite le parti sociali, può programmare interventi per la qualificazione e la valorizzazione delle attività commerciali su aree pubbliche.

2. Al fine di valorizzare e salvaguardare il servizio commerciale nelle aree rurali, montane e insulari nonché nelle zone periferiche o degradate delle aree metropolitane e degli altri centri, i comuni possono stabilire particolari agevolazioni, fino all’esenzione, per i tributi e le altre entrate di rispettiva competenza per le attività effettuate su posteggi situati in comuni o frazioni con popolazione inferiore a tremila abitanti.

3. Per la tutela attiva dei centri storici e delle aree urbane, anche al fine di garantire un equilibrato rapporto tra centro e aree periferiche, il comune può promuovere accordi con gli operatori che esercitano l'attività commerciale nei posteggi dei mercati.

4. Il comune, per le finalità di cui al presente articolo può definire specializzazioni merceologiche inerenti a mercati, fiere o singoli posteggi, anche finalizzate alla valorizzazione delle produzioni delle piccole e medie imprese toscane. Il comune può altresì introdurre limitazioni alla vendita di particolari prodotti.

5. Al fine di qualificare l’esercizio dell’attività commerciale il comune può affidare la gestione dei mercati, fiere, fiere promozionali e altre manifestazioni a soggetti da individuarsi con le modalità definite dal piano comunale.

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Art. 5

(Requisiti per l’accesso all’attività)

1. Ai sensi della presente legge l’attività commerciale su aree pubbliche può essere esercitata con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare.

2. Non possono esercitare l’attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:

  1. coloro che sono stati dichiarati falliti;
  2. coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata in concreto una pena superiore al minimo edittale;
  3. coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
  4. coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
  5. coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la moralità pubblica) o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia) ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

3. Il divieto di esercizio dell'attività commerciale, ai sensi del comma 2 del presente articolo, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

4. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare, anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

  1. avere frequentato con esito positivo un corso di formazione professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, come disciplinato dalle vigenti normative delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;
  2. avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari; o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS).

5. Ove l’attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare sia svolta da società di persone, il possesso dei requisiti di cui al comma 4 è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all’attività commerciale ed il possesso dei requisiti di cui al comma 2 è richiesto nei confronti di tutti i soci.

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Art. 6

(Esercizio dell’attività)

1. Il commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione amministrativa ed è svolto da persone fisiche o società di persone in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5.

2. L’esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme che tutelano le esigenze igienico-sanitarie.

3. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:

  1. su posteggi dati in concessione;
  2. su qualsiasi area purché in forma itinerante.

4. L’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nelle aree demaniali non comunali è soggetto ad autorizzazione comunale, previo nulla osta da parte delle competenti autorità che stabiliscono modalità e condizioni per l’utilizzo delle aree predette.

5. Nel territorio toscano è consentito l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche ai soggetti autorizzati nelle regioni italiane o nei paesi dell’Unione europea di provenienza alle stesse condizioni previste per gli operatori residenti in Toscana.

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Art. 7

(Autorizzazione per l’esercizio dell’attività e concessioni di posteggio)

1. L’autorizzazione e la concessione decennale di posteggio nel mercato sono rilasciate dal comune dove ha sede il posteggio. L'autorizzazione abilita, nell’ambito del territorio regionale anche

all'esercizio dell'attività in forma itinerante e nei posteggi occasionalmente liberi nonché alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.

2. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio itinerante su aree pubbliche è rilasciata dal comune di residenza del richiedente o, in caso di società di persone, dal comune in cui ha sede legale la società. L'autorizzazione abilita all'esercizio dell’attività in forma itinerante su tutto il territorio nazionale, alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago. L’autorizzazione abilita anche all’esercizio dell’attività nelle fiere nonché nei posteggi dei mercati occasionalmente liberi nell’ambito del territorio nazionale.

3. Ad uno stesso soggetto non può essere rilasciata più di un’autorizzazione di cui al comma 2, fatta salva la facoltà di subentrare in autorizzazioni esistenti.

4. L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l’una e l’altra attività. L’abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.

5. Nel caso di svolgimento di una fiera il comune ammette la partecipazione solo di operatori già in possesso dell’autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche.

6. Le autorizzazioni e le concessioni decennali di posteggio nei mercati e nelle fiere sono rilasciate contestualmente. Per ogni soggetto richiedente possono essere rilasciate fino al massimo di due posteggi nello stesso mercato o fiera.

7. In caso di assenza del titolare o dei soci l’esercizio dell’attività è consentito esclusivamente a dipendenti o collaboratori familiari. Tali condizioni devono risultare da dichiarazione redatta in conformità con gli articoli 46 e seguenti del d.lgs. 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) attestante sia la natura del rapporto con l’azienda titolare, sia il possesso dei requisiti morali e professionali richiesti per l’esercizio dell’attività. Tale dichiarazione deve essere esibita su richiesta dei soggetti incaricati dal comune per l’attività di vigilanza e controllo.

8. Il comune può prevedere il rilascio di concessioni temporanee nell’ambito di manifestazioni commerciali a carattere straordinario al fine di:

  1. favorire iniziative tese alla promozione del territorio o alla valorizzazione di determinate specializzazioni merceologiche;
  2. promuovere l’integrazione tra operatori comunitari e extracomunitari ;
  3. favorire la conoscenza delle produzioni etniche e lo sviluppo del commercio equo e solidale;
  4. valorizzare iniziative di animazione, culturali e sportive.

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Art. 8

(Posteggi riservati)

1. Al fine di garantire l’accesso all’attività commerciale dei soggetti di cui alla legge regionale 26 aprile 1993, n. 27 (Agevolazioni per la creazione di nuove imprese a sostegno dell’imprenditoria giovanile) i comuni possono individuare posteggi riservati nei mercati e nelle fiere.

2. Il comune individua nell’ambito delle aree destinate all’esercizio delle attività commerciali su aree pubbliche posteggi riservati ai portatori di handicap, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 non possono essere titolari di più di un’autorizzazione e concessione di posteggio riservato nello stesso mercato o fiera. Per l’esercizio dell’attività in caso di assenza del titolare, è ammessa possibilità di sostituzione esclusivamente ad un collaboratore familiare in possesso dei requisiti morali e professionali alle condizioni di cui all’articolo 7, comma 7.

4. Nei mercati e nelle fiere il comune può riservare posteggi agli imprenditori agricoli, anche in relazione alla stagionalità delle produzioni.

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Art. 9

(Reintestazione dell’autorizzazione e della concessione di posteggio)

1. L'autorizzazione e la concessione di posteggio di cui all’articolo 7, comma 1, nonché l’autorizzazione di cui all’articolo 7, comma 2, sono reintestate a seguito di morte del titolare, di cessione o di affidamento in gestione dell'attività commerciale ad altro soggetto in possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività.

2. La domanda di reintestazione, corredata da dichiarazione redatta in conformità alle disposizioni contenute nel d.lgs. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti previsti, è presentata al comune, a pena di decadenza, entro un anno dalla morte del titolare o entro novanta giorni dall'atto di cessione o affidamento in gestione dell'attività.

3. L'autorizzazione e la concessione di cui al comma 1 sono reintestate, nel caso di morte del titolare, all'erede o agli eredi che ne facciano domanda, purché abbiano nominato, con la maggioranza indicata nell'articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società di persone. In ogni caso l'erede o il rappresentante degli eredi, o i rappresentati legali della società, devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5. Gli eredi anche non in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5, comma 4 hanno la facoltà di continuare l'attività fino alla reintestazione dell'autorizzazione e della concessione, dandone comunicazione al comune.

4. Nel caso di morte del titolare, qualora l’erede non sia in possesso dei requisiti per lo svolgimento dell’attività o non intenda continuarla, l’erede ha facoltà, entro dodici mesi dalla data del decesso, di cedere l’azienda ad altro soggetto in possesso degli stessi requisiti. La domanda di reintestazione, corredata da dichiarazione resa in conformità alle disposizioni contenute nel d.lgs. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti previsti, è presentata dal cessionario al comune, a pena di decadenza, entro novanta giorni dall’atto di cessione dell’attività.

5.La reintestazione dell’autorizzazione è effettuata dal comune sede del posteggio. Per gli operatori itineranti l'autorizzazione è reintestata dal comune di residenza dell’operatore subentrante.

6. Il reintestatario dell'autorizzazione acquisisce i titoli di priorità in termini di presenze maturate dall’autorizzazione del precedente titolare. Le presenze non possono essere cumulate a quelle precedentemente possedute o acquisite con altre autorizzazioni di qualsiasi tipologia, né trasferite su autorizzazioni già nella disponibilità dell’operatore.

7. Nel caso di morte, di cessione o affidamento in gestione di autorizzazione e di concessione rilasciate per un posteggio riservato a soggetti portatori di handicap, la reintestazione è effettuata esclusivamente a favore di altro soggetto portatore di handicap.

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Art. 10

(Piano e regolamento comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche)

1. Il comune approva il piano per l’esercizio del commercio su aree pubbliche che individua le aree destinate all’esercizio dell’attività e le aree in cui l’attività è vietata e definisce modalità per lo svolgimento dell’attività commerciale in relazione a quanto previsto dall’articolo 4 della presente legge. Il piano è approvato sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e quelle dei consumatori iscritte nell'elenco di cui all'articolo 3 della legge regionale 12 gennaio 2000 n. 1 (Norme per la tutela e la difesa dei consumatori e degli utenti).

2. Il piano comunale ha validità almeno triennale e può essere aggiornato con le stesse modalità previste per l’approvazione.

3. Al fine di assicurare la conformità dei piani comunali approvati prima dell’entrata in vigore del regolamento regionale di cui all’articolo 3, i comuni provvedono alla eventuale modifica o integrazione degli stessi.

4. Il comune approva il regolamento comunale che, ai sensi dell’articolo 117, sesto comma, della Costituzione, disciplina l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche.

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Art. 11

(Criteri per l'individuazione dei nuovi mercati e fiere e per la soppressione e qualificazione di mercati e fiere esistenti)

1. Ai fini dell'individuazione delle aree da destinarsi a nuovi mercati, nuove fiere, nuove fiere promozionali e nuovi posteggi per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, i comuni tengono conto:

  1. delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale;
  2. delle compatibilità rispetto alle esigenze di carattere igienico-sanitario;
  3. delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici.

2. Qualora uno o più soggetti mettano a disposizione del comune un'area privata per l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 6 comma 3 lettera a), essa può essere inserita tra le aree destinate all'esercizio dell'attività stessa.

3. Ai fini della tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale il comune, sentite le organizzazioni di categoria del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale e le associazioni dei consumatori iscritte nell’elenco di cui all’articolo 3 della l.r. 1/2000, può provvedere allo spostamento di un mercato o di una fiera, assegnando agli operatori interessati congrui termini per il definitivo trasferimento nelle nuove aree e relativi posteggi.

4. Per motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico e sicurezza o di igiene e sanità pubblica, resta salva la facoltà del comune di trasferire o modificare l’assetto dell’intero mercato o parte di esso, posteggi fuori mercato, fiere o parte di esse. Al riguardo il comune consulta le organizzazioni e le associazioni di cui al comma 3 e definisce congrui termini per le nuove collocazioni.

5.Ogni area pubblica destinata all’esercizio del commercio su posteggio è dotata dei necessari servizi igienico-sanitari in misura proporzionale al numero dei posteggi.

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Art. 12

(Orari per l’attività commerciale)

1. Gli orari di vendita, per ciascun mercato o fiera, sono definiti dal comune nell’ambito delle normative vigenti.

2. E’ facoltà del comune armonizzare gli orari delle attività commerciali su aree pubbliche con gli orari delle attività commerciali sulle aree private in sede fissa.

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Art. 13

(Osservatorio regionale in materia di commercio. Modifica dell’articolo 8 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 28 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114))

Dopo il comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 17 maggio 1999 n. 28, è aggiunto il seguente:

“ 1 bis. Nell’ambito dell’Osservatorio regionale è istituito uno specifico sistema di monitoraggio della attività commerciali su aree pubbliche.”

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Art. 14

(Decadenza dell’autorizzazione)

1. L'autorizzazione nonché l’eventuale concessione nel mercato e nella fiera decadono nel caso in cui l'operatore non risulti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5.

2. L'autorizzazione e la concessione nel mercato decadono altresì nei casi in cui l'operatore:

  1. non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, fatta salva la facoltà del comune di concedere una proroga non superiore a sei mesi per comprovata necessità;
  2. non utilizzi il posteggio per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiori ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi, qualora trattasi di ditta individuale, di sospensione dell’attività per malattia, servizio militare, gravidanza e puerperio certificata al comune entro dieci giorni dall’inizio del periodo cui si riferisce. In caso di gravidanza e puerperio, la decadenza dell’autorizzazione non opera qualora l’attività sia sospesa per un periodo massimo di quindici mesi. La decadenza non opera inoltre qualora l’attività sia sospesa per assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l’assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e dell’articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53)
  3. non inoltri istanza di reintestazione entro il termine di cui all’articolo 9, comma 2.

3. L’autorizzazione e la concessione nella fiera decadono nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio per un numero di edizioni superiore ad un terzo di quelle previste in un triennio, fatti salvi i casi di sospensione dell’attività da parte di ditta individuale per malattia, servizio militare, gravidanza e puerperio, in conformità alle disposizioni di cui al comma 2, lettera b).

4. Nelle fiere di durata fino a due giorni è obbligatoria la presenza per l’intera manifestazione. Nelle fiere di durata superiore è da ritenersi assente l’operatore che utilizzi il posteggio per un periodo di tempo inferiore a due terzi della durata di ogni singola edizione della fiera.

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Art. 15

(Sanzioni)

1. Chiunque eserciti il commercio in aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o concessione di posteggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 ad euro 15.000 e con la confisca delle attrezzature e della merce.

2. In caso di assenza del titolare, l’esercizio del commercio su aree pubbliche senza la qualifica di dipendente o collaboratore familiare o senza il possesso dei requisiti previsti all’articolo 5, è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 ad euro 1.500. Tale sanzione è irrogata al titolare dell’autorizzazione.

3. Chiunque violi le limitazioni ed i divieti stabiliti dal comune per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 ad euro 1.500.

4. In caso di particolare gravità o di recidiva, può essere disposta, quale misura interdittiva, la sospensione dell’attività di vendita per un periodo da dieci a venti giorni di attività. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di dodici mesi; la recidiva non opera se è stato provveduto al pagamento della sanzione in misura ridotta. Ai fini della valutazione della recidiva, hanno rilievo le violazioni compiute nel territorio della Regione Toscana.

5. Nel caso in cui l’operatore, nel periodo di cinque anni a decorrere dalla prima infrazione, incorra nella stessa infrazione per la terza volta, può essere disposta la revoca dell’autorizzazione.

6. Per quanto riguarda le procedure relative all’accertamento ed all’irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative) e successive modificazioni.

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Art. 16

(Norme finali)

1. L’autorizzazione di tipo itinerante già rilasciata dai comuni toscani ai soggetti non residenti in Toscana precedentemente all’entrata in vigore della legge regionale 3 marzo 1999, n. 9 (Norme in materia di commercio su aree pubbliche) è convertita di diritto nell’autorizzazione di cui all’articolo 7, comma 2. Gli ulteriori adempimenti amministrativi sono di competenza dei comuni toscani che hanno rilasciato l’autorizzazione, qualora non vi provveda il comune di residenza dell’operatore.

Parimenti i comuni toscani provvedono alla conversione nonché agli ulteriori adempimenti amministrativi inerenti le autorizzazioni rilasciate a soggetti residenti in Toscana dai comuni delle altre regioni italiane.

2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all’articolo 3 sono abrogate le seguenti leggi regionali :

  1. legge regionale 3 marzo 1999, n. 9 (Norme in materia di commercio su aree pubbliche);
  2. legge regionale 24 aprile 2001, n. 21 (Legge regionale 3 marzo 1999, n. 9 “Norme in materia di commercio su aree pubbliche”. Modifiche)

3. Dalla stessa data cessano di avere applicazione nel territorio della Regione Toscana il titolo secondo limitatamente al possesso dei requisiti del commercio sulle aree pubbliche, e il titolo decimo, del d.lgs. 114/1998 salvo quanto disposto dall’articolo 30, comma 5 del medesimo decreto legislativo.

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