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Quando la prestazione è da considerarsi cessione di bene e quando prestazione di servizio ?
Commercio all’ ingrosso e al dettaglio: i chiarimenti del ministero dell Industria
E’ vero che il collegato fiscale prevede adempimenti fiscali semplificati per le vendite via  internet ?
Cosa bisogna fare per vendere su Internet beni e  servizi ?
Quali sono le regole per la vendita su Internet in paesi CEE ed extraCEE 

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Quando la prestazione è da considerarsi cessione di bene e quando prestazioni di servizi?
L'apertura di un sito INTERNET può essere fatta a scopo pubblicitario o per commercializzare beni o servizi.
Le casistiche più comuni che possono presentarsi quando si apre un sito INTERNET sono :
- fornitura di beni materiali con consegna tradizionale
In questo caso il commercio elettronico non è altro che una delle modalità con cui l'utente può ordinare un determinato bene al suo fornitore. La cessione di beni andrà fatturata rispettando i normali obblighi tenendo presente anche la nazionalità dell'acquirente.
fornitura di beni virtuali : si dà la possibilità all'utente di prelevare dal sito giochi, film, musica, ecc.
In questo caso, non è solo l'ordine che viene trasmesso via Internet, ma anche il bene ceduto.
fornitura di servizi via Internet con consultazione di banche dati, trasmissione telematica di informazioni, consulenza, studi ecc.
Come per il punto due l'operazione ha inizio e finisce per via telematica.
Ai fini Iva per le operazioni di cui al punto due e tre il ministero delle Finanze con una nota del 20 agosto 1998 n. 1977/V/9D e con due risoluzioni (n. 14/E del 14 febbraio 2000 e n. 38/E del 21 marzo 2000) ha ribadito che le operazioni sopra indicate costituiscono sempre e comunque prestazioni di servizio.
Questo comporta, ai fini Iva, che l'operazione si considera effettuata nel momento in cui viene eseguito il pagamento del corrispettivo e di conseguenza è a tale momento che bisogna far riferimento per adempiere l'obbligo di fatturazione. Questi principi costituiscono la base con cui devono essere regolati tutti gli specifici casi che si possono verificare.                                                                                                              
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Commercio all'ingrosso e al dettaglio: i chiarimenti del Ministero dell'Industria (1/6/2000).
Evoluzione della normativa sull’e-commerce: il Ministero dell’Industria detta le regole che danno il via ad una procedura più semplice e rapida per le imprese che decidono di operare on-line. Il dare inizio ad un’attività al dettaglio in rete dovrà essere comunicato trenta giorni prima all’ente locale di residenza, o di sede legale. Per i commercianti all’ingrosso basterà l’iscrizione al Registro delle imprese.
In materia di commercio elettronico la legislazione italiana risultava carente: il Decreto legislativo n° 114 del 31 Marzo 1998 "Disciplina della vendita di beni tramite mezzo elettronico. Commercio elettronico" conteneva un esplicito riferimento al commercio elettronico solo all’art. 21, dove per altro non dettava la disciplina in materia, ma affidava al Ministero dell’Industria un ruolo di promozione e diffusione, volto a facilitare l’accesso degli operatori alle potenzialità offerte dal commercio elettronico.
La velocità di diffusione del commercio elettronico ha reso però necessario fornire gli elementi interpretativi relativi alle disposizioni del citato decreto, riguardanti l’attività di commercio elettronico inerente la commercializzazione di beni e servizi on-line.
La circolare n° 3487/C del 1° Giugno 2000 emanata dal Ministero dell’Industria intende, infatti, fornire indicazioni sulla disciplina applicabile all’attività di vendita di beni tramite mezzo elettronico, denominata "commercio elettronico", nei limiti e per gli effetti di cui al Dlgs n°114/98 di cui sopra.
Ecco le novità più rilevanti.
Innanzi tutto, l’attività commerciale svolta in rete può essere esercitata in riferimento ai seguenti settori merceologici: alimentare e non alimentare, secondo le tipologie di vendita all’ingrosso e al dettaglio.
In secondo luogo, la circolare precisa che l’attività di vendita al dettaglio via Internet è soggetta a preventiva comunicazione al Comune nel quale l’esercente ha la residenza, se persona fisica o, nel caso di società, dove sia ubicata la sede legale. Nella stessa dovranno essere dichiarati il possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività, il settore merceologico e la sussistenza dei requisiti professionali, questi ultimi necessari nel caso d’attività relativa al settore alimentare. I medesimi requisiti sono previsti qualora lo stoccaggio dei prodotti avvenga in un magazzino distante dal luogo dove è in uso il mezzo elettronico.
Per quel che concerne la vendita all’ingrosso, l’operatore è tenuto unicamente a dichiarare al momento dell’iscrizione al Registro delle imprese il possesso dei requisiti morali, nonché quelli professionali, qualora venda prodotti alimentari.
L’attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Comune.
Per inciso, tale disciplina riguarda unicamente soggetti che svolgono attività economica concernente l’acquisto di prodotti ai fini della successiva rivendita; pertanto, non si applica agli intermediari come agenti di commercio, agenti d’affari in mediazione, i quali sono tenuti al rispetto delle regole civilistiche, amministrative e fiscali che concernono lo svolgimento di dette attività (obbligatoria iscrizione ai relativi ruoli tenuti dalla Camera di commercio e apertura della partita Iva).
E’ fatto divieto di inviare prodotti al consumatore, se non a seguito di specifica richiesta, mentre è consentito l’invio di campioni di prodotti o di omaggi al consumatore solo se non vi siano spese o vincoli a carico del medesimo.
La violazione di tali disposizioni è punita con una sanzione amministrativa da lire 5.000.000 a lire 30.000.000.
Nel caso d’esercizio congiunto di attività al dettaglio ed all’ingrosso, l’operatore ha la possibilità di utilizzare un solo sito, ma dovrà destinare aree distinte dello stesso per l’una e per l’altra attività.
L’intervento del ministero si conclude richiamando l’attenzione sul Dlgs n° 50/92 in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali ed il Dlgs n° 185/99 sulla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza, relativamente al rispetto degli obblighi di tutela dal consumatore connessi alla vendita on-line.
In particolare, la disciplina del rapporto fra impresa e consumatori prevede che:
- nella presentazione dell’offerta devono essere fornite al consumatore informazioni chiare in riferimento all’identità del fornitore e alle caratteristiche essenziali del bene (prezzo, spese di consegna, modalità di pagamento, diritto di recesso);
- prima o al momento dell’esecuzione del contratto, tali informazioni vanno confermate per iscritto o, su richiesta del consumatore, su altro supporto duraturo;
- il diritto di recesso si esercita mediante comunicazione scritta e il consumatore deve conservare l’avviso di ricevimento della lettera raccomandata con cui comunica o conferma l’esercizio di tale diritto. In tal caso, il fornitore è tenuto a rimborsare le somme versate dal consumatore a titolo di corrispettivo della vendita del bene.
Il contratto concluso va eseguito entro 30 giorni dal giorno successivo a quello in cui il consumatore ha trasmesso l’ordinazione. 
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E' vero che il Collegato Fiscale prevede adempimenti fiscali semplificati per le vendite via Internet?
Il Collegato Fiscale (L. 21/11/2000 n. 342) prevede all'art. 101 una disposizione per incentivare lo sviluppo del commercio on line. A norma di tale articolo le transazioni commerciali su Internet potranno svolgersi con esonero totale degli obblighi di fatturazione. A una condizione: che tali transazioni siano regolate dall'intervento di intermediari abilitati. Al momento del pagamento, perciò, effettuato dal cliente con carta di credito o attraverso un ufficio postale, non dovrà essere rilasciata alcuna documentazione, ma sarà sufficiente annotare il corrispettivo ricevuto sui registri.                                                                                                                  
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Cosa bisogna fare per vendere su Internet beni e servizi?
L'azienda che è intenzionata a creare e sviluppare una vendita dei propri prodotti o servizi in Internet, deve affrontare aspetti di carattere fiscale molto importanti, se non vuole incorrere in pesanti sanzioni. Alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi ceduti tramite in Internet, si applicano le stesse norme che regolano normalmente tali cessioni.
Infatti se si parla di cessione di beni (assimilate alla cessione dei beni per corrispondenza) si dovrà fatturare al momento della loro consegna o spedizione; nel caso in cui prima della consegna dei beni si perfezioni il pagamento del corrispettivo, l'operazione si considera effettuata e si dovrà emettere la relativa fattura.
Se si parla di prestazione di servizi si dovrà fatturare al momento del pagamento del corrispettivo (Art.6Dpr633/72).                                                                                                    
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Quali sono le regole per la vendita di beni tramite Internet in paesi CEE ed extraCEE
Con riferimento alle norme riguardanti le operazioni effettuate all'interno o all'esterno dell'Unione Europea, visto la loro complessità, qui ci limiteremo ad esporle sommariamente.
A) Cliente comunitario:
- Vendita a soggetti non aventi il codice identificativo iva (soggetti ravvisabili sostanzialmente nei privati).
Va fatturato con iva Italiana alla condizione che, nell'anno solare precedente o in quello in corso, il volume delle vendite nel singolo Stato membro sia inferiore a lire 154 milioni o al minore importo se previsto nell'altro stato UE.
Vi è comunque la possibilità di optare per l'applicazione dell'iva dell'altro stato, opzione da esercitarsi in dichiarazione iva o inizio attività.
Se le vendite hanno superato 154 milioni o si è optato per farlo da subito, si dovrà nominare un rappresentante fiscale e ad esso vendere senza iva secondo le norme comunitarie; il rappresentante fiscale fatturerà a sua volta secondo le rispettive norme interne che regolano i singoli stati membri.                                                                                                  
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