Legge Regionale
n 9 del 03/03/1999 (Boll. n 7 del 12/03/1999, parte Prima )
Norme in materia di commercio
su aree pubbliche. IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1 Ambito di applicazione
Art. 2 Definizioni
Art. 3 Requisiti per l'esercizio dell'attivita'
Art. 4 Autorizzazione all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche
su posteggio
Art. 5 Bando comunale e procedure per l'assegnazione dei posteggi
Art. 6 Autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche in
forma itinerante
Art. 7 Revoca e sospensione dell'autorizzazione
Art. 8 Reintestazione dell'autorizzazione
Art. 9 Piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche
Art. 10 Criteri per l'individuazione di nuovi mercati e fiere
Art. 11 Norme in materia di soppressione e qualificazione dei mercati
Art. 12 Modalita' di funzionamento dei mercati, delle fiere e delle fiere
promozionali
Art. 13 Orari del commercio su aree pubbliche
Art. 14 Poteri sostitutivi
Art. 15 Norme transitorie
Art. 16 Abrograzioni
Art. 1 (Ambito di applicazione)
1. La presente legge e' adottata in attuazione del Titolo X del DLgs 31
marzo 1998 n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio,
a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59" e
disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
Art. 2 (Definizioni)
1. Per commercio sulle aree pubbliche si intende l'attivita' di vendita
di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate
su aree pubbliche, comprese quelle demaniali o sulle aree private delle
quali il Comune abbia la disponibilita', attrezzate o meno, coperte o
scoperte.
2. Per aree pubbliche si intendono: le strade, le piazze, i canali, comprese
quelle di proprieta' privata gravate da servitu' di pubblico passaggio
ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.
3. Per mercato si intende l'area pubblica o privata della quale il Comune
abbia la disponibilita', composta da piu' posteggi, attrezzata o meno
e destinata all'esercizio dell'attivita' per uno o piu' o tutti i giorni
della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio,
la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi.
Per mercato straordinario si intende l'edizione aggiuntiva del mercato
che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti,
senza riassegnazione di posteggi.
4. Per posteggio si intende la parte di area pubblica o di area privata
della quale il Comune abbia la disponibilita' che viene data in concessione
all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attivita' commerciale.
5. Per posteggio fuori mercato si intende il posteggio situato in area
pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilita', utilizzato
per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e soggetto al rilascio
della concessione.
6. Per fiera si intende la manifestazione caratterizzata dall'afflusso,
nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune
abbia la disponibilita', di operatori autorizzati ad esercitare il commercio
su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festivita'.
7. Per fiera promozionale si intende la manifestazione commerciale che
si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilita',
indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche
aree urbane, centri o aree rurali, nonche' attivita' culturali, economiche
e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive. A tali manifestazioni
partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree
pubbliche e possono partecipare anche i soggetti iscritti nel registro
delle imprese.
8. Per operatore con posteggio si intende il soggetto in possesso dell'autorizzazione
all'esercizio del commercio su aree pubbliche su posteggi dati in concessione
per dieci anni e rinnovabile.
9. Per operatore itinerante si intende il soggetto in possesso dell'autorizzazione
all'esercizio dell'attivita' commerciale su qualsiasi area purche' in
forma itinerante.
10. Per autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche si
intende l'atto rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori
con posteggio, dal Comune di residenza per gli operatori itineranti.
11. Per concessione si intende l'atto comunale che consente l'utilizzo
di un posteggio nell'ambito del mercato o della fiera o di un posteggio
fuori mercato di cui al comma 5.
12. Per presenze in un mercato si intende il numero delle volte che l'operatore
si e' presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto
o meno svolgere l'attivita' commerciale, purche' cio' non dipenda da sua
rinuncia.
13. Per presenze effettive in una fiera si intende il numero delle volte
che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera stessa.
14. Ai soli fini del calcolo del rapporto di cui all'articolo 9, comma
2, lettera h), per posteggio/giorno si intende il numero dei giorni di
operativita' commerciale del posteggio riferiti alla periodicita' dei
mercati e delle fiere.
15. Ai soli fini del calcolo del rapporto di cui all'articolo 9, comma
2, lettera h), per unita' commerciale si intende una superficie di vendita
convenzionale di mq. 150 in sede fissa.
Art. 3 (Requisiti per l'esercizio
dell'attivita')
1. Il commercio su aree pubbliche e' svolto da persone fisiche o societa'
di persone ed e' subordinato al possesso dei requisiti per l'esercizio
dell'attivita' commerciale di cui all'articolo 5 del DLgs 114/1998 ed
al rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 4 e 6.
Art. 4 (Autorizzazione all'esercizio
del commercio sulle aree pubbliche su posteggio)
1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e
la concessione decennale del posteggio di cui all'articolo 28 comma 1
lettera a) del DLgs 114/1998 sono rilasciate dal Comune dove ha sede il
posteggio. L'autorizzazione abilita anche all'esercizio dell'attivita'
in forma itinerante su tutto il territorio regionale ed alla partecipazione
alle fiere con il rilascio della concessione ai sensi dell'articolo 6
comma 5.
2. Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione del posteggio sono
contestuali.
3. Le autorizzazioni e le concessioni possono essere rilasciate al soggetto
richiedente fino ad un massimo di 2 posteggi nello stesso mercato o fiera.
Sono fatte salve le societa' di persone alle quali puo' essere concessa
l'autorizzazione fino al due per cento dei posteggi del mercato con un
minimo di due posteggi.
4. Le domande di rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni sono
presentate al Comune dove ha sede il posteggio entro 45 giorni dalla pubblicazione
del bando comunale di cui all'articolo 5.
5. Il Comune rilascia la concessione del posteggio a seguito della definizione
di una graduatoria formulata sulla base dei criteri di cui all'articolo
5 comma 5.
6. In caso di assenza del titolare l'esercizio dell'attivita' e' consentita,
su delega, ai dipendenti e collaboratori familiari. Tali soggetti devono
essere indicati nell'autorizzazione o nella domanda di autorizzazione
o di integrazione della stessa.
Art. 5 (Bando comunale e procedure
per l'assegnazione dei posteggi)
1. Al fine del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del commercio
su aree pubbliche e della relativa concessione i Comuni fanno pervenire
alla Giunta regionale, al fine della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana, i bandi comunali con l'indicazione del numero e
delle caratteristiche delle aree da assegnare in concessione, con esclusione
dei posteggi fuori mercato la cui assegnazione e' disciplinata dal regolamento
comunale.
2. I bandi di cui al comma 1 devono pervenire alla Giunta regionale entro
il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e il 31 ottobre di ogni anno.
3. La Regione, entro 30 giorni dalle date di cui al comma 2, provvede
alla pubblicazione dei bandi sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
4. Il bando comunale deve contenere: a) l'elenco dei posteggi da assegnare,
con la localizzazione, le caratteristiche di ciascun posteggio e la circostanza
dell'eventuale inserimento dello stesso in un mercato di nuova istituzione;
b) l'elenco dei posteggi riservati a soggetti portatori di handicap in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del DLgs 114/1998; c) l'eventuale
elenco dei posteggi riservati ai produttori agricoli; d) il termine entro
il quale il Comune redige la graduatoria, che non puo' comunque superare
i 45 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande;
5. Il Comune esamina le domande pervenute e rilascia la concessione e
la contestuale autorizzazione per i mercati e la concessione per le fiere,
sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto della maggiore anzianita'
di presenza maturata dal soggetto richiedente nell'ambito del mercato
o di presenza effettiva nell'ambito della fiera. A parita' di anzianita'
di presenze nel mercato o di presenze effettive nella fiera, il Comune
tiene conto dell'ordine cronologico di presentazione, riferito alla data
di spedizione della domanda. In ogni caso, a parita' di condizioni, il
Comune tiene conto dell'anzianita' complessiva maturata, anche in modo
discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione
dello stesso nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre
1993 n. 580 "Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura" per l'attivita' di commercio al dettaglio su aree pubbliche.
Per l'assegnazione di posteggi nelle fiere promozionali a soggetti non
esercenti il commercio su aree pubbliche, il Comune formula la graduatoria
sulla base dell'anzianita' maturata dal soggetto richiedente nel registro
delle imprese. A parita' di anzianita' il Comune tiene conto dell'ordine
cronologico di presentazione della domanda.
6. Per l'assegnazione dei posteggi riservati ai soggetti portatori di
handicap, in base agli articoli 3 e 4 della legge 104/1992, il Comune
redige apposita graduatoria sulla base degli stessi criteri di cui al
comma 5.
7. L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli e' effettuata
secondo i criteri stabiliti dal Comune ai sensi dell'articolo 28 comma
15 del DLgs 114/1998.
8. Qualora il Comune, per motivi di pubblico interesse o nei casi di cui
all'articolo 11, riduca i posteggi in un mercato, i titolari dei posteggi
soppressi hanno diritto all'assegnazione di altro posteggio, avente almeno
la stessa superficie, nell'ambito dello stesso Comune.
9. Nel caso in cui l'area sia messa a disposizione gratuitamente da parte
di soggetti privati ai sensi dell'articolo 10, comma 5, il Comune attribuisce
priorita' assoluta ai soggetti che abbiano conferito l'area.
Art. 6 (Autorizzazione all'esercizio
del commercio su aree pubbliche in forma itinerante)
1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di
cui all'articolo 28 comma 1 lettera b) del DLgs 114/1998 e' rilasciata
dal Comune di residenza del richiedente o, in caso di societa' di persone,
dal Comune in cui ha sede legale la societa'. L'autorizzazione abilita
all'esercizio del commercio su aree pubbliche, alla vendita al domicilio
del consumatore nonche' nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro,
di studio, di cura, di intrattenimento o svago. Il possesso di tale autorizzazione
consente all'operatore itinerante di esercitare l'attivita' commerciale
nei posteggi delle fiere ai sensi dell'articolo 5, nonche' nei posteggi
dei mercati e delle fiere, secondo le modalita' stabilite dall'articolo
12.
2. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora
il Comune non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro
il termine stabilito. L'autorizzazione puo' essere negata solo con un
atto motivato del Comune, quando manchi alcuno dei requisiti previsti
dall'articolo 5 del DLgs 114/1998.
3. Uno stesso soggetto non puo' essere titolare di piu' di un'autorizzazione.
Il titolare puo' delegare, secondo quanto previsto all'articolo 4 comma
6, purche' i delegati siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo
5 de DLgs 114/1998.
4. Nel caso di cambiamento di residenza del titolare dell'autorizzazione
il Comune che ha rilasciato l'autorizzazione stessa provvede, entro trenta
giorni, a trasmettere la documentazione relativa al Comune di nuova residenza,
il quale provvede all'annotazione sull'autorizzazione.
5. Il Comune in cui ha sede la fiera rilascia, con le modalita' di cui
all'articolo 5, la concessione decennale del posteggio della fiera.
Art. 7 (Revoca e sospensione
dell'autorizzazione)
1. L'autorizzazione e' revocata nel caso in cui l'operatore in concessione,
l'operatore itinerante, o per quest'ultimo il delegato ai sensi dell'articolo
6 comma 3, non risultino in possesso dei requisiti di cui all'articolo
5 del DLgs 114/1998.
2. L'autorizzazione e' revocata nel caso in cui l'operatore: a) non inizi
l'attivita' entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio. Il Comune
puo' concedere una proroga non superiore a sei mesi per comprovata necessita';
b) non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori
complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore
ad un terzo del periodo di operativita' del mercato ove questo sia inferiore
all'anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza
o servizio militare.
3. Il Comune, avuta notizia di una delle fattispecie di cui al comma 2,
la comunica all'interessato fissando un termine per le eventuali controdeduzioni,
decorso il quale provvede all'adozione del provvedimento di revoca.
4. L'autorizzazione e' sospesa dal Comune nei casi previsti dall'articolo
29 comma 3 del DLgs 114/1998. La sospensione e' disposta dal Comune con
lo stesso provvedimento con il quale viene irrogata la sanzione amministrativa.
Nel caso di pagamento in misura ridotta della sanzione la sospensione
e' disposta con separato provvedimento.
5. La concessione del posteggio nelle fiere e' revocata nel caso in cui
l'operatore non utilizzi il posteggio per un numero di edizioni superiore
ad un terzo di quelle previste in un triennio.
Art. 8 (Reintestazione dell'autorizzazione)
1. L'autorizzazione e' reintestata a seguito di morte del titolare, di
cessione o di affidamento in gestione dell'attivita' commerciale da parte
del titolare ad altro oggetto in possesso dei requisiti di cui all'articolo
5 del DLgs 114/98; la domanda di reintestazione, corredata da autocertificazione
attestante il possesso dei requisiti previsti, e' presentata, pena la
decadenza, entro un anno dalla morte del titolare o entro 60 giorni dall'atto
di cessione o affidamento in gestione dell'attivita'.
2. L'autorizzazione e' reintestata, nel caso di morte del titolare, all'erede
o agli eredi che ne facciano domanda, purche' abbiano nominato, con la
maggioranza indicata nell'articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentate
per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito
una societa' di persone. In ogni caso l'erede o il rappresentante degli
eredi, o i rappresentati legali della societa', devono essere in possesso
dei requisiti di cui all'articolo 5 del DLgs 114/1998; gli eredi anche
non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 comma 5 del DLgs 114/98,
hanno facolta' di continuare l'attivita' fino alla reintestazione dell'autorizzazione.
3. Nel caso di operatori in concessione la reintestazione e' effettuata
dal Comune sede del posteggio.
4. Per gli operatori itineranti l'autorizzazione e' reintestata dal Comune
che l'ha rilasciata in caso di residenza del reintestatario nel Comune
stesso. Nel caso di residenza in altro Comune si applica la procedura
prevista per il cambio di residenza di cui all'articolo 6 comma 4.
5. Il reintestatario dell'autorizzazione acquisisce i titoli di priorita'
in termini di presenze, possedute dal precedente titolare.
6. Nel caso di morte, di cessione o affidamento in gestione di autorizzazione
rilasciata per un posteggio riservato a soggetti portatori di handicap,
la reintestazione e' effettuata esclusivamente a favore di altro soggetto
portatore di handicap.
Art. 9 (Piano comunale per
l'esercizio del commercio su aree pubbliche)
1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni,
sentite le associazioni di categoria a livello regionale e quelle dei
consumatori iscritte nell'elenco di cui all'articolo 5 della legge 30
luglio 1998 n. 281 "Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti"
e riconosciute dalla Regione, approvano il Piano per il commercio sulle
aree pubbliche. Il Piano ha validita' triennale e puo' essere aggiornato
nelle sue parti, di norma entro il 31 gennaio di ogni anno, con le stesse
modalita' previste per la prima adozione.
2. Il Piano di cui al comma 1 contiene: a) la ricognizione delle aree
destinate al commercio su posteggi in concessione con l'indicazione delle
differenti tipologie merceologiche riferite ai mercati e alle fiere esistenti,
con i necessari riferimenti alle rispettive date e periodicita' di svolgimento
e con l'individuazione delle specifiche aree e dei posteggi su cartografia
in scala adeguata; b) l'individuazione di nuovi mercati e nuove fiere;
c) l'individuazione di mercati e fiere da spostare, ridurre, sopprimere
e l'individuazione dei posteggi nei quali trasferire gli ambulanti; d)
l'analisi delle caratteristiche commerciali di ciascun mercato in termini
di fatturato medio annuale stimato e del relativo bacino di utenza, nonche'
la superficie media dei posteggi; e) l'individuazione dei posteggi fuori
mercato; f) l'individuazione delle aree che presentano le necessarie compatibilita'
per il futuro eventuale utilizzo ai fini del commercio su aree pubbliche
su posteggio; g) l'analisi finalizzata all'individuazione delle interrelazioni
tra la popolazione residente e turistica, le differenti tipologie di strutture
di vendita, con particolare riferimento agli esercizi di vicinato, le
medie strutture di vendita e le autorizzazioni all'esercizio del commercio
sulle aree pubbliche; h) l'individuazione dell'eventuale incremento del
rapporto tra posteggi/giorno e le unita' commerciali, da prevedere nel
triennio di validita' del Piano; i) l'individuazione delle aree su cui
e' vietato l'esercizio dell'attivita' di commercio itinerante. l) il regolamento
per la disciplina dello svolgimento dell'attivita' commerciale sulle aree
pubbliche.
3. I Piani comunali individuano espressamente, per ogni mercato e fiera,
un numero di posteggi riservati a soggetti portatori di handicap. Il numero
di tali posteggi non puo' essere inferiore al due percento del totale
delle autorizzazioni complessive riferite al mercato o alla fiera, con
un minimo di uno. Tali posteggi non sono considerati nel calcolo del rapporto
di cui al comma 2 lettera h). Nel caso in cui sussistono oggettivi impedimenti
per la localizzazione di tali posteggi in un mercato o fiera esistenti,
il Comune puo' localizzarli nelle immediate vicinanze o in altri mercati
o fiere in ulteriori aree caratterizzate dalla compatibilita' di cui al
comma 2 lettera f).
4. Il regolamento di cui al comma 2 lettera l) dispone, per ciascun mercato
o fiera, in ordine a: a) la tipologia del mercato o della fiera; b) i
giorni e l'orario di svolgimento; c) la localizzazione e l'articolazione
del mercato, compresa l'eventuale suddivisione del mercato in zone distinte
riservate al commercio di generi relativi al settore alimentare e a quello
non alimentare; d) le modalita' di accesso degli operatori e la sistemazione
delle attrezzature di vendita; e) la regolazione della circolazione pedonale
e veicolare; f) le modalita' di assegnazione dei posteggi occasionalmente
liberi o comunque non assegnati, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo
12; g) le modalita' di assegnazione dei posteggi fuori mercato; h) le
modalita' di trasferimento in altro posteggio dell'operatore gia' titolare
di concessione nell'ambito dello stesso mercato; i) le modalita' di registrazione
delle presenze; l) le modalita' di riassegnazione dei posteggi a seguito
di soppressione, riduzione o spostamento del mercato; m) le modalita'
e i criteri per l'assegnazione dei posteggi delle fiere promozionali riservati
ai soggetti iscritti nel registro delle imprese, nella misura massima
del cinquanta percento dei posteggi da assegnare; n) le modalita' e i
divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attivita' di vendita.
5. Per la definizione delle aree dove e' vietato l'esercizio del commercio
itinerante i Comuni tengono conto dei seguenti criteri: a) tutela del
patrimonio storico, artistico e ambientale; b) sicurezza pubblica in rapporto
alla circolazione stradale dei veicoli e dei pedoni; c) incompatibilita'
funzionale o estetica all'arredo urbano; d) incompatibilita' di carattere
igienico-sanitario; e) incompatibilita' rispetto all'erogazione di servizi
di interesse pubblico.
Art. 10 (Criteri per l'individuazione
di nuovi mercati e fiere)
1. Ai fini dell'individuazione di nuovi mercati e fiere e di nuovi posteggi,
anche a seguito di soppressione, i Piani comunali possono prevedere un
incremento dei posteggi tale da non superare il limite del venti percento
del rapporto tra posteggi giorno e unita' commerciali, rilevato e analizzato
nella parte del Piano di cui all'articolo 9 comma 2 lettera h).
2. Prioritariamente all'incremento del numero dei posteggi, il Comune
deve garantire che in ogni mercato o fiera la dimensione media dei posteggi
gia' istituiti sia di mq. 25. Nel calcolo della dimensione media non sono
considerati i posteggi fuori mercato.
3. Ai fini dell'individuazione delle aree destinate a nuovi mercati o
nuove fiere e dei posteggi per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche
su posteggio, i Comuni tengono conto: a) delle esigenze di tutela e valorizzazione
del patrimonio archeologico, storico, artistico e ambientale, con particolare
riferimento alle disposizioni statali in materia; b) delle compatibilita'
rispetto alle esigenze di carattere igienico-sanitario; c) delle dotazioni
di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici.
d) della dimensione minima del posteggio fissata in mq. 25 per i mercati.
4. Per esigenze eccezionali il Comune ha la facolta' di indire fiere promozionali,
anche indipendentemente dall'aggiornamento del Piano, previo confronto
con le associazioni dei consumatori iscritti nell'elenco di cui all'articolo
5 della legge 30 luglio 1998 n. 281 "Disciplina dei diritti dei consumatori
e degli utenti" e riconosciute dalla Regione e le organizzazioni delle
categorie degli operatori del commercio maggiormente rappresentative.
E' comunque obbligatorio, in tal caso, provvedere all'aggiornamento del
Piano entra la prima scadenza utile del 31 gennaio successivo.
5. Qualora uno o piu' soggetti mettano a disposizione del Comune un'area
privata, attrezzata o meno, scoperta o coperta, per l'esercizio dell'attivita'
di cui all'articolo 28 comma 1 lett. a) del DLgs 114/1998, essa puo' essere
inserita tra le aree destinate all'esercizio dell'attivita' stessa.
Art. 11 (Norme in materia di
soppressione e qualificazione dei mercati)
1. Per lo spostamento o la soppressione di un mercato ai fini della valorizzazione
del patrimonio ambientale e culturale il Comune, sentite le organizzazioni
di categoria e le associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco di
cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998 n. 281 "Disciplina dei diritti
dei consumatori e degli utenti" e riconosciute dalla Regione, e individuate
le nuove aree e i relativi posteggi, assegna agli operatori interessati
un termine di almeno due anni per il definitivo trasferimento, fatta salva
la possibilita', a seguito di specifici accordi sottoscritti tra l'amministrazione
comunale e gli operatori interessati, di prevedere termini diversi per
il trasferimento.
2. Per la qualificazione dei centri storici e delle aree urbane, anche
al fine di garantire un equilibrato rapporto tra centro e aree periferiche,
il Comune ha la facolta' di promuovere accordi con gli operatori che esercitano
l'attivita' commerciale nei posteggi dei mercati. Gli accordi sono finalizzati
alla ristrutturazione delle aree e alla qualificazione dei servizi e possono
prevedere specifiche procedure e modalita', nel rispetto delle indicazione
del Piano comunale.
Art. 12 (Modalita' di funzionamento
dei mercati, delle fiere e delle fiere promozionali)
1. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa
di assegnazione e' effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento
del mercato o della fiera, adottando come criterio di priorita' il piu'
alto numero di presenze, come definite dall'articolo 2 comma 12. A parita'
di condizioni si tiene conto di quanto stabilito dal regolamento comunale.
2. L'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap occasionalmente
liberi o non assegnati e' effettuata dal Comune a soggetti aventi gli
stessi requisiti e comunque secondo le modalita' di cui al comma 1.
3. Il Comune, previo bando pubblico, puo' approvare apposite convenzioni
con consorzi o cooperative di operatori su aree pubbliche per la gestione
dei servizi relativi al funzionamento dei mercati e delle fiere. Per l'attribuzione
del servizio il Comune puo' prevedere specifiche priorita' per i consorzi
di commercianti che operano nel mercato.
4. Il Comune puo' affidare l'intera gestione delle fiere promozionali
a consorzi, cooperative di operatori o associazioni di categoria.
Art. 13 (Orari del commercio
su aree pubbliche)
1. Gli indirizzi per gli orari di vendita, per ciascun mercato o fiera,
sono stabiliti ai sensi della legge regionale 22 luglio 1998 n. 38 "Governo
del tempo e dello spazio urbano e pianificazione degli orari della citta'".
Art. 14 (Poteri sostitutivi)
1. In caso di mancata adozione del Piano comunale entro il termine stabilito
dal comma 1 dell'articolo 9, la Regione provvede in via sostitutiva ai
sensi dell'articolo 6 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 87 "Attribuzione
agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi
in materia di artigianato, industria, fiere e mercati, commercio, turismo,
sport, internazionalizzazione delle imprese e camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura conferiti alle Regioni dal decreto legislativo
31 marzo 1998 n. 112". L'eventuale intervento della Regione, in via sostitutiva,
resta in vigore fino all'emanazione delle norme comunali.
Art. 15 (Norme transitorie)
1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge: a) i Comuni
in cui sono localizzati i posteggi convertono d'ufficio le autorizzazioni
e le relative concessioni rilasciate agli operatori su posteggio, ai sensi
della normativa previgente, in tante autorizzazioni di cui all'articolo
28 comma 1 lettera a), del DLgs 114/1998, quante sono le concessioni gia'
rilasciate; b) i Comuni competenti ai sensi dell'articolo 6 convertono
d'ufficio le relative autorizzazioni rilasciate, ai sensi della normativa
previgente, nelle nuove autorizzazioni di cui all'articolo 28 comma 1
lettera b) del DLgs 114/1998.
2. La conversione d'ufficio di cui al comma precedente comporta l'annotazione
su ciascuna autorizzazione delle caratteristiche merceologiche di cui
all'articolo 5, comma 1 del DLgs 114/1998.
3. I Comuni inviano agli operatori comunicazione dell'avvenuta conversione
dell'autorizzazione recante l'indicazione delle caratteristiche merceologiche
da allegare all'autorizzazione gia' rilasciata.
4. Fino a che le autorizzazioni rilasciate in base alla normativa previgente
non sono state convertite, conservano comunque validita' le autorizzazioni
gia' rilasciate.
5. Fino all'approvazione del Piano di cui all'articolo 9 comma 1, il Comune
non puo' rilasciare nuove autorizzazioni di cui all'articolo 28 comma
1 lettera a) del DLgs 114/1998.
6. I Comuni hanno la facolta', anche prima dell'adozione del Piano comunale,
di individuare, per ogni mercato, mercato stagionale o fiera e previa
modifica dei propri atti deliberativi, un numero di posteggi riservati
a soggetti portatori di handicap, nella misura stabilita all'articolo
9 comma 3. 7. A partire dal 1 gennaio 1999 e' soppressa la tassa di concessione
regionale di cui alla legge regionale 4 agosto 1998 n. 49 "Integrazione
e modifiche alla LR 3.2.1995, n. 16 "Delega e organizzazione delle funzioni
amministrative in materia di commercio su aree pubbliche".
Art. 16 (Abrogazioni)
1. Sono abrogate la legge regionale 3 febbraio 1995 n. 16 "Delega e organizzazione
delle funzioni amministrative in materia di commercio su aree pubbliche",
la legge regionale 4 agosto 1998 n. 49 "Integrazione e modifiche alla
LR 3.2.1995, n. 16 "Delega e organizzazione delle funzioni amministrative
in materia di commercio su aree pubbliche" e la legge regionale 2 gennaio
1996, n. 3 "Trattamento economico dei membri della commissione regionale
in materia di commercio su aree pubbliche". ----- La presente legge e'
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione
Toscana. La presente legge dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello
Statuto e dell'art. 127 della Costituzione entra in vigore il giorno stesso
dalla sua pubblicazione. Firenze, 3 marzo 1999 Marcucci (incaricata con
DPGR n. 221 del 15.06.1995) La presente legge e' stata approvata dal Consiglio
Regionale il 26.01.1999 ed e' stata vistata dal Governo il 26.02.1999.
Materia:Commercio
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