Le vendite promozionali dei prodotti di carattere stagionale appartenenti al settore merceologico non alimentare non possono essere effettuate nel mese di dicembre, nei periodi delle vendite di fine stagione e nei trenta giorni precedenti tali periodi. La comunicazione deve essere effettuata al Comune almeno 10 giorni prima dell'inizio della vendita. Le vendite promozionali dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e dei prodotti per l'igiene della persona e della casa possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell'anno, senza necessità di preventiva comunicazione al Comune
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Regione
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Periodo
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Eventuale durata
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Comunicazione
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ABRUZZO
(legge n.62/99, art.31) |
Due periodi all'anno, determinati
dalle Camere di commercio, sentiti i Comuni e le Organizzazioni di categoria
e dei consumatori.(Il periodo stabilito è:24 luglio - 24 agosto24 gennaio
- 24 febbraio)
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Ciascun periodo ha durata
massima di trenta giorni
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Almeno dieci giorni prima,
mediante raccomandata, indicando l'inizio e la fine delle vendite e gli
sconti praticati sui normali prezzi
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BASILICATA
(legge n.19/99, art.22) |
7 gennaio - 7 marzo10 luglio
- 10 settembre
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Almeno cinque giorni prima,
con indicazione dell'inizio e della durata.
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CALABRIA
(legge n.17/99, art.17) |
1 febbraio - 15 marzo1 agosto
- 15 settembre
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Almeno cinque giorni prima,
con indicazione della data di inizio, della durata, dei prodotti oggetto
della vendita, della sede dell'esercizio, delle modalità di separazione
dei prodotti in saldo da tutti gli altri
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CAMPANIA
(legge n.1/2000, art.20) |
20 gennaio - 13 marzo20
luglio -10 settembre
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Almeno 5 giorni prima, con
indicazione della data di inizio e della durata.
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EMILIA ROMAGNA
(Delibera Giunta Reg. del 28.9.99) |
17 gennaio - 17 marzo20
luglio - 20 settembre
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Almeno cinque giorni prima,
con indicazione della data di inizio e della durata.
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LAZIO
(legge n.33/99, art.48) |
15 gennaio - 15 marzo15 luglio
- 20 settembre
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Nell'ambito di ogni periodo,
il Comune può fissare un tempo massimo di quattro settimane
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Almeno 5 giorni prima, con
indicazione della sede dell'esercizio, della data di inizio e cessazione
delle vendite, dell'ubicazione dei magazzini, della percentuale degli
sconti o ribassi, rispetto ai prezzi normali, dei testi delle asserzioni
pubblicitarie
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LIGURIA
(legge n.19/99, art.23) |
Due periodi all'anno, individuati
dal Comune (entro il 30 novembre), sentite le Organizzazioni dei consumatori
e quelle di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale.
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Massimo quarantacinque giorni
per periodo, che decorrono dal 18 gennaio e dal 18 luglio se il Comune
non provvede
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Almeno 10 giorni prima, mediante
raccomandata, indicando i prodotti oggetto della vendita, la sede dell'esercizio,
le modalità di separazione dei prodotti in saldo dagli altri
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LOMBARDIA
(legge n.22/2000, art.3) |
Due periodi all'anno, determinati
dalla Giunta regionale, sentite le Camere di commercio, le associazioni
dei commercianti maggiormente rappresentative a livello provinciale e
le rappresentanze locali delle associazioni dei consumatori. (I saldi
estivi iniziano il 10 luglio)
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Massimo trenta giorni
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Nessuna comunicazione
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MARCHE
(legge n.26/99, art.16) |
20 gennaio - 1° marzo25
luglio - 1° settembre
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Almeno 5 giorni prima, indicando
inizio e durata
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MOLISE
(legge n.33/99, art.16) |
15 gennaio -28 febbraio15
luglio - 14 settembre
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I periodi possono essere
modificati con provvedimento della Giunta Regionale, su parere dell'Osservatorio
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La legge non dà indicazioni
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PIEMONTE
(legge n.28/99, art.14) |
10 gennaio - 31 marzo10
luglio -30 settembre
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Nell'ambito di tali periodi,
i Comuni fissano annualmente la durata fino ad un massimo di quattro settimane,
anche non continuative, per ciascun periodo. Per la definizione del calendario
annuale, i Comuni si raccordano con quelli confinanti.
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La vendita deve essere preceduta
(senza termine) da una comunicazione al Comune, indicante l'ubicazione
dell'esercizio, la data di inizio e quella di cessazione, le percentuali
degli sconti, i testi delle asserzioni pubblicitarie
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PUGLIA
(legge n.24/99, art.19) |
7 gennaio - 7 marzo10 luglio
-10 settembre
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Almeno cinque giorni prima,
indicando la data di inizio e la durata, i prodotti oggetto della vendita,
la sede dell'esercizio, le modalità di separazione dei prodotti in saldo
dagli altri
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TOSCANA
(Regolamento n.4/99, modif. dal Reg. n.5/2000) |
Dal terzo lunedi di gennaio
al terzo sabato di marzo -dal terzo lunedi di luglio al terzo sabato di
settembre
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I Comuni possono definire
periodi diversi.
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Nessuna indicazione
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UMBRIA
(Reg. Reg. n.39/99, art.5 ) |
Due volte l'anno, nel periodo
successivo al natale ed in estate-autunno. La data di inizio e la durata
sono stabilite con provvedimento della Giunta regionale avente validità
biennale (per l'anno 2000 i saldi estivi hanno inizio il 20 luglio e quelli
invernali il 20 febbraio)
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Nessuna disposizione
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VENETO
(Delibera Giunta Reg. del 6.7.99) |
15 gennaio - 15 febbraio20
luglio - 25 agosto
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Almeno 5 giorni prima, indicando
inizio e durata
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FRIULI VENEZIA GIULIA
(legge n.8/99, art.31) |
15 gennaio - 31 marzo20
luglio - 30 settembre
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Massimo nove settimane
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Almeno 5 giorni prima, indicando
inizio e durata
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SARDEGNA
(legge n.35/91, modificata dalla legge n.5/98) |
In attesa del recepimento
del D.Lgs.n.114/98, i periodi previsti sono quelli determinati dalla legge
previgente, e cioè1° febbraio - 15 marzo1°agosto-15 settembre
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Almeno 5 giorni prima, indicando
l'inizio e la durata delle vendite (rinvio fatto alla legge statale n.130/91
dalla L.R.n.5/98)
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SICILIA |
Dal 2° sabato di gennaio
al 15 marzo e dal 2° sabato di luglio al 10 settembre. I periodi possono
essere modificati con decreto dell'Assessore regionale al commercio
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Non è necessaria alcuna
comunicazione
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VALLE D'AOSTA
(legge n.12/99, art.16) |
10 febbraio - 31 marzo10
agosto - 30 settembre
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Almeno 5 giorni prima, indicando
data di inizio e durata, prodotti oggetto della vendita, sede dell'esercizio,
modalità di separazione dei prodotti in saldo dagli altri.
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Prov. di TRENTO
(legge n.4/2000, art.21 e legge n.3/83, artt.14 e 15) |
I periodi sono stabiliti
con deliberazione della Giunta provinciale (la più recente deliberazione
diversifica i periodi per comprensorio territoriale e per zona - vi sono
11 comprensori e 2 zone).
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Comunicazione alla Camera
di commercio almeno 15 giorni prima, indicando l'ubicazione dei locali,
la data di inizio della vendita e la durata, la misura dei ribassi praticati
ed i testi pubblicitari
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Prov. di BOLZANO
(legge n.7/2000, art.10) |
Due periodi all'anno, determinati,
per settori merceologici e per zone, dalla Camera di commercio (i periodi
sono diversificati tra cinque distretti
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Nessuna
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