Le vendite promozionali dei prodotti di carattere stagionale appartenenti al settore merceologico non alimentare non possono essere effettuate nel mese di dicembre, nei periodi delle vendite di fine stagione e nei trenta giorni precedenti tali periodi. La comunicazione deve essere effettuata al Comune almeno 10 giorni prima dell'inizio della vendita. Le vendite promozionali dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e dei prodotti per l'igiene della persona e della casa possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell'anno, senza necessità di preventiva comunicazione al Comune

 

Regione
Periodo
Eventuale durata
Comunicazione
ABRUZZO
(legge n.62/99, art.31)
Due periodi all'anno, determinati dalle Camere di commercio, sentiti i Comuni e le Organizzazioni di categoria e dei consumatori.(Il periodo stabilito è:24 luglio - 24 agosto24 gennaio - 24 febbraio)
Ciascun periodo ha durata massima di trenta giorni
Almeno dieci giorni prima, mediante raccomandata, indicando l'inizio e la fine delle vendite e gli sconti praticati sui normali prezzi
BASILICATA
(legge n.19/99, art.22)
7 gennaio - 7 marzo10 luglio - 10 settembre
Almeno cinque giorni prima, con indicazione dell'inizio e della durata.
CALABRIA
(legge n.17/99, art.17)
1 febbraio - 15 marzo1 agosto - 15 settembre
Almeno cinque giorni prima, con indicazione della data di inizio, della durata, dei prodotti oggetto della vendita, della sede dell'esercizio, delle modalità di separazione dei prodotti in saldo da tutti gli altri
CAMPANIA
(legge n.1/2000, art.20)
20 gennaio - 13 marzo20 luglio -10 settembre
Almeno 5 giorni prima, con indicazione della data di inizio e della durata.
EMILIA ROMAGNA
(Delibera Giunta Reg. del 28.9.99)
17 gennaio - 17 marzo20 luglio - 20 settembre
Almeno cinque giorni prima, con indicazione della data di inizio e della durata.
LAZIO
(legge n.33/99, art.48)
15 gennaio - 15 marzo15 luglio - 20 settembre
Nell'ambito di ogni periodo, il Comune può fissare un tempo massimo di quattro settimane
Almeno 5 giorni prima, con indicazione della sede dell'esercizio, della data di inizio e cessazione delle vendite, dell'ubicazione dei magazzini, della percentuale degli sconti o ribassi, rispetto ai prezzi normali, dei testi delle asserzioni pubblicitarie
LIGURIA
(legge n.19/99, art.23)
Due periodi all'anno, individuati dal Comune (entro il 30 novembre), sentite le Organizzazioni dei consumatori e quelle di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale.
Massimo quarantacinque giorni per periodo, che decorrono dal 18 gennaio e dal 18 luglio se il Comune non provvede
Almeno 10 giorni prima, mediante raccomandata, indicando i prodotti oggetto della vendita, la sede dell'esercizio, le modalità di separazione dei prodotti in saldo dagli altri
LOMBARDIA
(legge n.22/2000, art.3)
Due periodi all'anno, determinati dalla Giunta regionale, sentite le Camere di commercio, le associazioni dei commercianti maggiormente rappresentative a livello provinciale e le rappresentanze locali delle associazioni dei consumatori. (I saldi estivi iniziano il 10 luglio)
Massimo trenta giorni
Nessuna comunicazione
MARCHE
(legge n.26/99, art.16)
20 gennaio - 1° marzo25 luglio - 1° settembre
Almeno 5 giorni prima, indicando inizio e durata
MOLISE
(legge n.33/99, art.16)
15 gennaio -28 febbraio15 luglio - 14 settembre
I periodi possono essere modificati con provvedimento della Giunta Regionale, su parere dell'Osservatorio
La legge non dà indicazioni
PIEMONTE
(legge n.28/99, art.14)
10 gennaio - 31 marzo10 luglio -30 settembre
Nell'ambito di tali periodi, i Comuni fissano annualmente la durata fino ad un massimo di quattro settimane, anche non continuative, per ciascun periodo. Per la definizione del calendario annuale, i Comuni si raccordano con quelli confinanti.
La vendita deve essere preceduta (senza termine) da una comunicazione al Comune, indicante l'ubicazione dell'esercizio, la data di inizio e quella di cessazione, le percentuali degli sconti, i testi delle asserzioni pubblicitarie
PUGLIA
(legge n.24/99, art.19)
7 gennaio - 7 marzo10 luglio -10 settembre
Almeno cinque giorni prima, indicando la data di inizio e la durata, i prodotti oggetto della vendita, la sede dell'esercizio, le modalità di separazione dei prodotti in saldo dagli altri
TOSCANA
(Regolamento n.4/99, modif. dal Reg. n.5/2000)
Dal terzo lunedi di gennaio al terzo sabato di marzo -dal terzo lunedi di luglio al terzo sabato di settembre
I Comuni possono definire periodi diversi.
Nessuna indicazione
UMBRIA
(Reg. Reg. n.39/99, art.5 )
Due volte l'anno, nel periodo successivo al natale ed in estate-autunno. La data di inizio e la durata sono stabilite con provvedimento della Giunta regionale avente validità biennale (per l'anno 2000 i saldi estivi hanno inizio il 20 luglio e quelli invernali il 20 febbraio)
Nessuna disposizione
VENETO
(Delibera Giunta Reg. del 6.7.99)
15 gennaio - 15 febbraio20 luglio - 25 agosto
Almeno 5 giorni prima, indicando inizio e durata
FRIULI VENEZIA GIULIA
(legge n.8/99, art.31)
15 gennaio - 31 marzo20 luglio - 30 settembre
Massimo nove settimane
Almeno 5 giorni prima, indicando inizio e durata
SARDEGNA
(legge n.35/91, modificata dalla legge n.5/98)
In attesa del recepimento del D.Lgs.n.114/98, i periodi previsti sono quelli determinati dalla legge previgente, e cioè1° febbraio - 15 marzo1°agosto-15 settembre
Almeno 5 giorni prima, indicando l'inizio e la durata delle vendite (rinvio fatto alla legge statale n.130/91 dalla L.R.n.5/98)

SICILIA
(legge n.9/96, modificata dalla legge n.28/97)

Dal 2° sabato di gennaio al 15 marzo e dal 2° sabato di luglio al 10 settembre. I periodi possono essere modificati con decreto dell'Assessore regionale al commercio
Non è necessaria alcuna comunicazione
VALLE D'AOSTA
(legge n.12/99, art.16)
10 febbraio - 31 marzo10 agosto - 30 settembre
Almeno 5 giorni prima, indicando data di inizio e durata, prodotti oggetto della vendita, sede dell'esercizio, modalità di separazione dei prodotti in saldo dagli altri.
Prov. di TRENTO
(legge n.4/2000, art.21 e legge n.3/83, artt.14 e 15)
I periodi sono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale (la più recente deliberazione diversifica i periodi per comprensorio territoriale e per zona - vi sono 11 comprensori e 2 zone).
Comunicazione alla Camera di commercio almeno 15 giorni prima, indicando l'ubicazione dei locali, la data di inizio della vendita e la durata, la misura dei ribassi praticati ed i testi pubblicitari
Prov. di BOLZANO
(legge n.7/2000, art.10)
Due periodi all'anno, determinati, per settori merceologici e per zone, dalla Camera di commercio (i periodi sono diversificati tra cinque distretti
Nessuna